PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire il finanziamento di opere sul nodo di Ciampino, di particolare interesse nazionale, sono attribuiti agli enti, rispettivamente interessati, stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:

          a) per la progettazione e la realizzazione del collegamento tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria del comune di Ciampino con sistema automatizzato su ferro, comprese le relative opere complementari di riqualificazione della stazione ferroviaria e il parcheggio multipiano a servizio dell'aerostazione, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da assegnare alla regione Lazio;

          b) per la progettazione e la realizzazione delle opere di copertura delle trincee ferroviarie e di ponti di sovrattraversamento delle linee ferroviarie Roma-Cassino, Roma-Velletri, Roma-Albano e Roma-Frascati, nel comune di Ciampino, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da assegnare al comune di Ciampino;

          c) per l'installazione di impianti di monitoraggio dell'inquinamento acustico e atmosferico nell'aeroporto e sulle linee ferroviarie, la realizzazione di opere sulla viabilità, la costruzione di barriere antirumore e l'insonorizzazione degli edifici pubblici e privati posti nelle zone a rischio nel comune di Ciampino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da assegnare alla provincia di Roma.

      2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti previsti al comma 1, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati a procedere

 

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alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.